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Statuto

Sezione I – Profili Generali

Titolo I – Costituzione

Art. 1

1.1 È costituita, ai sensi del Codice civile e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, l’Associazione di promozione sociale denominata “OFFICINE DATI Associazione di promozione sociale” (o anche, in forma breve, “OFFICINE DATI APS”), successivamente indicata anche come “Associazione”.

Art. 2 Sede

2.1 L’Associazione ha sede legale nel Comune di Milano (MI) in via Santa Maria Valle, n. 3.

2.2 L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea ordinaria.

Art. 3 Durata

3.1 La durata dell’Associazione è illimitata, fatto salvo l’eventuale scioglimento che deve essere deliberato dall’Assemblea dei soci secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Titolo II – Finalità e attività

Art. 4 Finalità e principi

4.1 L’Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale, senza finalità di lucro, e in particolare persegue le seguenti finalità:

i) promuovere discussione, confronto, proposte per la tutela dei diritti, la sicurezza e la valorizzazione dei dati, specie in relazione allo sviluppo delle tecnologie. 

ii) valorizzare gli elementi di cui al n. i) quali strumenti per la vita democratica promuovendone con ogni mezzo la divulgazione e la conoscenza all’interno del contesto sociale, culturale ed economico italiano, europeo, internazionale;

iii) svolgere la funzione di osservatorio indirizzato a monitorare i fenomeni e le evoluzioni della disciplina giuridica e delle scienze tecniche di riferimento e promuovere modelli aggiornati ed efficienti di adeguamento allo stato dell’arte, idonei a garantire uno sviluppo sostenibile sia socialmente che economicamente;

iv) cooperare con autorità, istituzioni, enti pubblici ed altre associazioni per conseguire la migliore ideazione, interpretazione ed applicazione della normativa inerente alle materie di cui al punto i);

4.2 L’Associazione si riserva di assumere ogni altra iniziativa necessaria od opportuna per il perseguimento degli scopi associativi e per la tutela degli associati nelle forme più idonee.

Art. 5 Attività

5.1 L’Associazione si propone di svolgere le seguenti attività di interesse generale:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, con specifico riferimento agli ambiti e materie che formano oggetto del presente statuto;

ii) promozione della cultura della legalità, con specifico riferimento agli ambiti e materie che formano oggetto del presente Statuto;

iii) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti di strumenti informatici in genere, con specifico riferimento agli ambiti e materie che formano oggetto del presente Statuto.

Art. 6 Opera dei volontari

6.1 L’attività dell’Associazione è svolta dagli associati tramite prestazioni personali e volontarie.

6.2 L’attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario che presta la propria attività di volontariato, possono essere rimborsate, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo, dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata.

Titolo III – Sostenitori e Associati

Art. 7  Sostenitori

7.1 Possono diventare sostenitori tutte le persone fisiche, senza distinzioni di sesso, nazionalità, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, e che si impegnano a rispettare il presente Statuto e i regolamenti.

7.2 I sostenitori non sono associati e non godono dei relativi diritti.

7.3 I sostenitori sono tenuti a:

i) versare una “quota di partecipazione” annuale, per il sostentamento dell’associazione, del valore pari a quello della quota associativa;

ii) prestare la propria opera all’Associazione;

iii) rispettare la legge, lo Statuto e i Regolamenti.

7.4 La domanda per ottenere la qualifica di sostenitore deve essere presentata per iscritto. La domanda reca:

i) la dichiarazione di condividere gli scopi e le finalità dell’Associazione, di osservare il presente Statuto e i regolamenti attuativi eventualmente approvati;

ii) l’impegno al versamento della quota di partecipazione annuale;

iii) in allegato, i documenti comprovanti l’esperienza del richiedente negli ambiti che costituiscono lo scopo sociale dell’Associazione.

7.5 La domanda per diventare sostenitore viene valutata dal Comitato Esecutivo sulla base della documentazione allegata alla domanda. L’accoglimento della domanda è subordinato alla verifica della conoscenza di materie e discipline inerenti alle finalità dell’Associazione, della possibilità di contribuire proficuamente allo sviluppo sociale, dell’effettiva condivisione degli scopi e delle finalità dell’associazione. Della decisione è data comunicazione al richiedente. La valutazione del Comitato Esecutivo non è né sindacabile né ricorribile.

7.6 Perde la carica di sostenitore il sostenitore che:

i) violi gli obblighi di cui al all’art. 7.3 ; 

ii) violi i principi e lo scopo associativo;

iii) commetta gravi azioni nei confronti dell’Associazione.

7.7 Il Comitato Esecutivo può escludere i sostenitori d’ufficio al ricorrere delle ipotesi previste.

Art. 8 Acquisto della qualità di associato

8.1  Possono acquisire la qualità di associato tutti i sostenitori che:

i) siano in regola con il versamento della quota di partecipazione annuale;

ii) abbiano contribuito, in qualità di sostenitori, in modo proficuo al perseguimento degli scopi associativi per almeno 2 anni.

8.2 L’ammissione all’Associazione è richiesta in forma scritta, e contiene una lettera di presentazione che rechi indicazione delle attività svolte a beneficio dell’associazione e le motivazioni della richiesta.

8.3 Il Comitato Esecutivo esamina la domanda presentata e dispone in merito all’accoglimento o meno della stessa, dandone comunicazione all’interessato. Sono valutate le attività svolte dal richiedente in qualità di sostenitore e le motivazioni contenute nella lettera di presentazione.

8.4 In caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto motivato della domanda, l’aspirante associato può presentare ricorso dinanzi all’assemblea degli associati, che delibera in merito, alla prima riunione utile.

8.5 L’Associazione deve sempre essere composta da almeno sette associati. Se tale numero minimo di associati viene meno, esso deve essere integrato entro un anno.

Art. 9 Perdita della qualità di associato

9.1 La qualità di associato si perde

i) per recesso

ii) per decadenza

iii) per esclusione

iv) morte.

9.2 Perde la qualità di associato per recesso l’associato che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il Comitato Esecutivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile e procede all’annotazione sul libro degli associati.

9.3 Perde la qualità di associato per decadenza l’associato che, nei termini eventualmente previsti dalla delibera del Comitato Esecutivo, non abbia provveduto al versamento della quota associativa annuale. La decadenza dell’associato è deliberata dal Comitato Esecutivo.

9.4 Perde la qualità di associato per esclusione l’associato che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo. L’esclusione è deliberata dal Comitato Esecutivo, previa contestazione dei fatti e acquisizione delle giustificazioni.

9.5 Avverso i provvedimenti che dichiarano l’esclusione dell’associato adottati dal Comitato Esecutivo, l’associato può ricorrere all'Assemblea dei soci entro sessanta giorni dalla comunicazione scritta ricevuta che dispone l’esclusione. Sul ricorso presentato decide l’Assemblea degli associati alla prima occasione utile.

9.6 I provvedimenti di decadenza ed esclusione dell’associato sono esecutivi dal momento in cui la decisione del Consiglio è stata portata a conoscenza dell’interessato.

9.7 L’associato receduto, decaduto o escluso e gli eredi dell’associato deceduto, non possono vantare alcun diritto di restituzione delle quote associative versate.

Art. 10 Diritti e doveri degli associati

10.1 Tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative hanno uguali diritti: di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali, di esaminare i libri sociali, di essere informati sull’attività associativa. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno dieci giorni, dall’appartenenza all’Associazione. Tutti i soci membri hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto, di essere in regola con il pagamento delle quote associative, di partecipare alla vita associativa.

Art. 11 Associati Fondatori

11.1 Assumono la carica di associati fondatori gli associati che hanno partecipato alla costituzione della presente Associazione nonché coloro cui tale carica sia stata riconosciuta dal Comitato Esecutivo.

11.2 Gli associati fondatori si impegnano, oltre che ad adempiere ai doveri degli associati di cui all’art. 10, anche a partecipare attivamente nella gestione associativa, a determinare e indirizzare l’attività associativa, a vigilare sulla corretta gestione del mandato da parte del Comitato Esecutivo.

Art. 12 Associati Onorari

12.1 Sono associati onorari coloro che, previa domanda di adesione all’Associazione, saranno ammessi dal Consiglio Direttivo in quanto condividono gli scopi dell’Associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.

12.2 Nella domanda di ammissione, l’aspirante associo dichiarerà di accettare senza riserve il presente Statuto ed i regolamenti interni dell’Associazione. L’ammissione decorre dalla data di approvazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo.

12.3 I Soci Onorari si impegnano così come indicato all’art. 11.2.

Sezione II – Organi

Titolo IV – Organi dell’Associazione

Art. 13 Organi

13.1 Sono organi dell’Associazione:

i) l’Assemblea degli associati

ii) il Comitato Esecutivo

iii) il Presidente

iv) il Segretario.

Titolo V – Assemblea degli associati

Art. 14 Profili generali

14.1 L’Assemblea è costituita dagli associati dell’Associazione risultanti da apposito libro tenuto a cura del Comitato Esecutivo, ed è il massimo organo deliberativo dell’Associazione. Essa è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. 

14.2 L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione o, in sua assenza, dal Socio Fondatore più anziano di età presente alla seduta.

14.3 In Assemblea hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa; tutti gli associati hanno diritto di parteciparvi.

14.4 All’attuazione delle decisioni assunte dalla Assemblea provvede il Comitato Esecutivo. 

14.5 Nelle assemblee di approvazione del bilancio e in quelle relative alla propria responsabilità, i membri del Comitato Esecutivo non hanno diritto di voto.

14.6 Ogni associato ha diritto di esprimere un voto; è consentita la rappresentanza in Assemblea mediante delega scritta ad un altro associato; ogni associato può essere portatore di un massimo di una delega. 

14.7 Salvo motivi di improrogabile urgenza, l’Assemblea degli associati è convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto, inviato agli associati anche per il tramite di ausili telematici unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale. 

14.8 L’avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione.

14.9 L’Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio o del rendiconto consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Comitato Esecutivo ne ravvisino l’opportunità, ovvero nel caso in cui un decimo degli associati ne faccia richiesta.

Art. 15 Competenze dell’Assemblea

15.1 L’ assemblea ordinaria:

i) nomina le cariche sociali

ii) approva il bilancio o rendiconto di cassa e il bilancio sociale;

iii) delibera sull’approvazione del budget preventivo;

iv) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; 

v) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

vi) delibera in merito alle domande di ammissione proposte dagli aspiranti soci;

vii) delibera sui ricorsi presentati avverso i provvedimenti di esclusione degli associati;

viii) delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto o ad essa sottoposti dal Comitato Esecutivo;

ix) delibera sulla variazione della sede legale nell’ambito del medesimo Comune;

15.2 L’assemblea straordinaria delibera:

i) sulle modifiche dello statuto sociale; 

ii) sulla trasformazione, fusione e scissione dell’Associazione;

iii) sullo scioglimento dell’Associazione, sulla nomina dei liquidatori e sulla devoluzione del patrimonio.

Art. 16 Modalità di voto

16.1 L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente, personalmente o per delega, almeno la maggioranza degli associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

16.2 L’assemblea straordinaria degli associati, nei casi in cui è chiamata a deliberare sulle modifiche dello statuto, ovvero sulla trasformazione, fusione e scissione dell’Associazione, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto di voto. E’ fatto salvo quanto previsto al successivo punto 15.6.

16.3 L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione, può aver luogo trascorse almeno ventiquattro ore dalla prima convocazione. 

16.4 Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate con il voto palese favorevole della maggioranza dei soci intervenuti; il voto è segreto per le deliberazioni riguardanti le persone, per l’elezione degli organi sociali o nei casi in cui l’Assemblea lo ritenga opportuno. La deliberazione per stabilire se sia opportuno procedere con voto segreto è assunta con voto palese e pubblico.

16.5 Per modificare lo statuto e deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione della Associazione occorrono, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole dei tre quarti degli associati intervenuti. Non è ammesso il voto segreto.

16.6 Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione nonché la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

16.7 I verbali delle assemblee sono trascritti in apposito libro, tenuto a cura del Comitato Esecutivo, e sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, redazione, sottoscrizione e tenuta possano avvenire anche con modalità telematiche.

16.8 Le riunioni assembleari possono prevedere, ove previsto in seno al relativo avviso di convocazione, la partecipazione dei soci anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché i suddetti mezzi di telecomunicazione siano idonei a garantire la possibilità di identificazione dei partecipanti; in tali casi la riunione si intende formalmente tenuta presso la sede sociale.

Titolo VI – Comitato Esecutivo e Presidente

Art. 17 Composizione

17.1 Il Presidente, il Vicepresidente e i membri del Comitato Esecutivo sono nominati dall’Assemblea degli assoociati con le modalità indicate nell’apposita tabella approvata dall’Assemblea degli associati. La tabella determina l’alternanza dei soggetti che ricoprono le cariche sociali, specificando il nominativo di tali soggetti e la durata dell’incarico. 

17.2 Il primo Presidente designato convoca l’Assemblea per le determinazioni in merito alla nomina dei componenti del Comitato Esecutivo e del Presidente secondo la modalità tabellare di cui all’art. 17.1.

Art. 18 Comitato Esecutivo

18.1 Il Comitato Esecutivo è l’organo di amministrazione dell'Associazione. Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente. Il Comitato Esecutivo delibera a maggioranza dei suoi membri. In caso di parità di voti, prevale il voto assunto dal Presidente.

18.2 Al Comitato Esecutivo competono tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Associazione, che la legge o il presente Statuto non riservino ad altri organi sociali. Il Comitato Esecutivo può delegare parte dei propri poteri al Presidente, o ad altro componente del Comitato Esecutivo, fissandone i limiti e le modalità di esercizio nell’atto di delega.

18.3 Per le adunanze del Comitato Esecutivo è ammessa la partecipazione dei componenti in audiovideo conferenza, a condizione che tale modalità sia prevista nell’avviso di convocazione, che tutti i partecipanti siano adeguatamente informati degli argomenti da trattare, possano prendere visione dei documenti di cui si discute, possano partecipare alla discussione ed esprimere il proprio voto. Le adunanze del Comitato Esecutivo tenute per audio-video conferenza si intendono tenute presso la sede sociale. 

18.4 Il Comitato Esecutivo redige verbale delle proprie riunioni sottoscritto dal Presidente o suo sostituto e dal Segretario. I verbali possono essere redatti e sottoscritti anche con modalità digitali che ne garantiscano l’autenticità.

Art. 19 Vacanza di componenti e decadenza degli organi

19. Nel caso in cui, per vacanza comunque determinatasi, uno o più componenti del Comitato Esecutivo vengano a mancare, quest’ultimo convoca senza ritardo l’Assemblea affinché provveda alla loro sostituzione. Il Comitato Esecutivo ha facoltà di proporre all’Assemblea i nuovi componenti, in deroga al meccanismo tabellare di cui all’art. 17. L’Assemblea delibera sul punto in convocazione ordinaria ai sensi dell’art. 15.1, i). I componenti così eletti restano in carica fino al termine del periodo di turnazione previsto dalla tabella per i componenti vacanti. Nel caso di vacanza di tutti i componenti del Comitato, l’Assemblea provvede alla nomina dei nuovi componenti.

Art. 20 Presidente

20.1 Il Presidente dell’Associazione presiede il Comitato Esecutivo nonché l’Assemblea degli associati; stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni degli organi sociali e coordina le attività dell’Associazione.

20.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi, conferire procure alle liti attive e passive e sottoscrivere gli atti e i contratti in cui è parte l’Associazione. 

20.3 Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Comitato Esecutivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva l'immediata convocazione del Comitato Esecutivo per la ratifica del suo operato.

20.4 In caso di temporanea assenza o impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente, il quale ne fa le veci.

Art. 21 Vicepresidente

21.1 Il Vicepresidente fa le veci del Presidente nel caso di impedimento di quest’ultimo.

Art. 22 Segretari

22.1 L’Assemblea nomina fino a due Segretari, anche esterni alla cerchia degli associati. Qualora siano nominati più segretari, la carica - che è di natura gratuita - è ricoperta disgiuntamente tra di essi.

22.2 Il Segretario resta in carica per 3 anni.

22.3 Il Segretario partecipa alle riunioni dell’Assemblea degli associati e a quelle del Comitato Esecutivo e ne sottoscrive il verbale. Il Segretario convoca le riunioni degli organi sociali nei casi previsti dal presente Statuto e sottoscrive il bilancio.

Sezione III - Bilancio e gestione patrimoniale

Titolo VII – Risorse economiche, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Art. 23 Patrimonio e risorse economiche

23.1 L’Associazione trae le proprie risorse economiche da:

i) quote versate dagli associati e dai sostenitori;

ii) contributi di privati;

iii) rimborsi derivanti da convenzioni;

iv) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;

v) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

vi) liberalità, oblazioni, donazioni, eredità e lasciti testamentari;

vii) rendite patrimoniali e finanziarie;

viii) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione curata direttamente dall’Associazione;

ix) proventi derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, nei limiti stabiliti dalla legge;

x) iniziative di raccolta fondi, svolte nei limiti e alle condizioni fissate dalla legge.

23.2 Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 

23.3 È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 24 Supporter

24.1 Assumono la qualifica di “Supporter” organizzazioni ed entità giuridiche che - condividendo i principi, le finalità e gli scopi fondamentali dell’Associazione - sovvenzionino le attività della stessa tramite il versamento di erogazioni liberali, conformemente a quanto stabilito dal Titolo X del D.lgs. 117/2017.

24.2 I Supporter potranno fare menzione del loro sostegno economico all’Associazione anche utilizzando il marchio di “Officine Dati” secondo le ordinarie regole di liceità e correttezza.

Art. 25 Esercizio finanziario e bilancio

25.1 L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. 

25.2 Il bilancio della gestione è predisposto dal Comitato Esecutivo, sottoscritto dal Segretario ed è approvato dall’Assemblea degli associati.

25.3 Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati tramite il deposito dello stesso presso la sede sociale per consentirne la consultazione, almeno 10 giorni prima dell’Assemblea. 

25.4 Il Bilancio è redatto in conformità alle norme del codice del terzo settore e relative disposizioni attuative ed è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. 

25.5 Qualora le entrate dell’Associazione risultino essere inferiori al limite di legge, è facoltà dell’Associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa.

25.6 Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, il Comitato Esecutivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività svolte diverse da quelle di interesse generale, svolte dall’Associazione.

25.7 Il Comitato Esecutivo redige inoltre i rendiconti specifici delle eventuali attività di raccolta pubblica fondi effettuate dalla Associazione in corso d’anno.

25.8 Entro il 30 novembre di ogni anno, l’Assemblea si riunisce per l’approvazione del budget preventivo per l’esercizio finanziario dell’anno seguente che vale anche quale autorizzazione di spesa al Comitato Esecutivo.

Art. 26 Bilancio sociale

26.1 Il Comitato Esecutivo redige il bilancio sociale nei casi in cui siano superati i limiti di legge che ne impongono la redazione. In tali casi il Bilancio sociale è depositato presso il Registro unico del terzo settore ed è inoltre pubblicato nei termini e con le modalità previste dal codice del terzo settore.

26.2 Ove redatto, il bilancio sociale è rimesso alla approvazione dell’Assemblea degli associati.

Titolo VIII – Disposizioni conclusive

Art. 27 Organo di Controllo

27.1 L’Organo di Controllo è istituito nei casi imposti dalla legge. Può inoltre essere istituito per libera decisione dall’Assemblea in tal senso. In ogni caso, ove istituito tale organo ha sempre forma monocratica.

27.2 Il componente dell’Organo di Controllo deve essere scelto, anche tra persone non associate, tra i soggetti iscritti nell’ apposito registro.

27.3 Si applica l’art. 2399 del Codice civile.

27.4 L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

27.5 L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

27.6 L’Organo di Controllo, in specie, verifica con cadenza almeno trimestrale, la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell’Associazione. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Comitato Esecutivo, redigendo una relazione da presentare all’assemblea degli associati.

27.7 L’Organo di Controllo attesta inoltre che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del codice del terzo settore. 

27.8 All’Organo di Controllo può essere attribuita anche la revisione legale dei conti, ove ciò sia deliberato dall’Assemblea degli associati, in sede di nomina.

Art. 28 Libri Sociali

28.1 L’Associazione deve tenere, anche in modalità digitale che ne garantisca l’autenticità:

i) il libro degli associati;

ii) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti; 

iii) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo e, se nominato, dell’organo di controllo e di eventuali altri organi associativi. 

iv) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale.

v) Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti nell’apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.

Art. 29 Scioglimento dell’Associazione

29.1 In caso di scioglimento o estinzione dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’apposito Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva altra previsione e destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria degli associati. 

29.2 L’Assemblea, in seduta straordinaria, nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Art. 30 Rinvio

30.1 Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto, si fa riferimento al Codice civile, al Codice del Terzo Settore, con specifico riferimento alle norme sulle associazioni di promozione sociale, e alle altre norme di legge vigenti in materia.

Allegato B
Officine Dati APS: Tabella di determinazione degli organi sociali

Membri del ComitatoDurata AlternanzaPeriodo di decorrenza dalla costituzione
(in mesi)
1/Rosario Imperiali
(Presidente)
Anna Cataleta
(Vicepresidente)
12 mesiDalla costituzione all'approvazione del primo bilancio
2Rosario Imperiali
(Componente)
Anna Cataleta
(Presidente)
Nicola Fabiano
(Vicepresidente)
12 mesiDal 27/04/2023 al 27/04/2024
3Anna Cataleta
(Componente)
Nicola Fabiano
(Presidente)
Arianna Greco
(Vicepresidente)
12 mesiDal 27/04/2024 al 27/04/2025
4Nicola Fabiano
(Componente)
Arianna Greco
(Presidente)
Luca Bolognini
(Vicepresidente)
12 mesiDal 27/04/2025 al 27/04/2026
5Arianna Greco
(Componente)
Luca Bolognini
(Presidente)
Cristina Paola Cabella
(Vicepresidente)
12 mesiDal 27/04/2026 al 27/04/2027

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